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Articolo 14
 
 
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto. Sono esclusi
dai poteri del Consiglio Direttivo i soli atti che la legge od il presente statuto riser-
vano agli altri Organi dell'Associazione.
Ad esso Consiglio spettano, pertanto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-
ministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare do-
nazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni,
riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finan-
ziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di
lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquistare
ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare conven-
zioni e contratti con Enti pubblici o provati o con singoli individui.
Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività ed
operazioni:
a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
b) la predisposizione del bilancio finanziario, anche attraverso le deleghe operative
di cui all'art. 16 del presente Statuto;
c) l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statuarie da sottoporre al-
l'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
e) la determinazione del contributo annuo dovuto dai soci e delle sue modalità di
versamento;
f) la verifica del mancato perdurare delle condizioni di socio stabilite dall'art. 7 del
presente statuto.
g) l'assunzione, in generale, di qualsiasi altro provvedimento od atto ritenuto dal
Consiglio opportuno per il buon funzionamento dell'associazione e che non sia per
legge o per Statuto espressamente riservato all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può, con provvedimenti motivati, anche in casi diversi da
quelli di cui all'art. 16, delegare parte dei suoi poteri di gestione, ordinaria e/o
straordinaria, ad uno o più dei suoi membri.
 
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